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Auto rubata: ecco cosa fare in caso di ritrovamento

Auto rubata: ecco cosa fare in caso di ritrovamento

In caso di auto rubata, cosa fare se, dopo aver subito il furto dell’auto, il veicolo viene ritrovato e ne rientrate in possesso? Vediamolo insieme.

Richiesta al PRA per l’auto rubata e ritrovata

Se l’auto rubata ritorna al proprietario che aveva già trascritto al PRA la perdita di possesso, occorre trascriverne il ritrovamento.

Sotto il profilo fiscale si tratta di un atto molto importante per il corretto ripristino della situazione tributaria del veicolo. Dalla data del rientro in possesso, infatti, ricomincia a decorrere l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica. La formalità deve essere richiesta al PRA entro 40 giorni dal riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo (L. 53/1983).

Se dopo il furto e il rimborso dell’assicurazione, l’assicurato non denuncia tempestivamente il ritrovamento, rischia di essere imputato di appropriazione indebita a danno della compagnia assicuratrice.

Pur non essendo una formalità prevista dalle norme speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico, l’annotazione del rientro in possesso è indispensabile, ad esempio, per rivendere l’auto.

I documenti necessari

  1. Il certificato di proprietà cartaceo (CdP), su cui risulta la perdita di possesso del veicolo. In caso di furto o smarrimento del CdP cartaceo, è necessario richiederne il duplicato contestualmente alla richiesta di registrazione del “rientro in possesso”, allegando la relativa denuncia presentata agli organi di pubblica sicurezza o una dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia con l’indicazione della data e del luogo dove è stata presentata. Se si è in possesso di CdP digitale (CDPD) consultare la specifica pagina.
  2. La nota di presentazione. Occorre utilizzare il retro del CdP o del CDPD, oppure il modello NP3C, in duplice originale, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso le unità territoriali ACI e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
  3. Il provvedimento emesso dalle autorità competenti con il quale si dispone la riconsegna del veicolo.

I costi da sostenere

La trascrizione del rientro in possesso di un’auto rubata è esente dal pagamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e dagli emolumenti dovuti al PRA. Si devono pagare solo le imposte di bollo: 32 euro se si utilizza il CdP come nota di presentazione; 48 euro se si utilizza il mod. NP3C come nota di presentazione.

Se vi rivolgete ad una delegazione dell’Automobile Club o ad uno di studio di consulenza automobilistica (Agenzia Pratiche Auto), oltre ai costi previsti per legge, bisogna aggiungere la tariffa (in regime di libero mercato) del servizio di intermediazione.

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